La legge 4 agosto 2006 n. 248 (c.d. Decreto Bersani), oltre al tariffario minimo degli onorari per le prestazioni medico chirurgiche ed odontoiatriche, ha abrogato anche la legge n. 175/1992 liberalizzando la pubblicità sanitaria, sia per i singoli professionisti, sia per le strutture sanitarie mediche e odontoiatriche.

Ciò è stato disposto in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato.

Ciascun professionista può pertanto svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonche' il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'Ordine.

Nell'utilizzo di strumenti di comunicazione informatica, deve inoltre attenersi alle norme comportamentali previste dagli articoli 55, 56, 57 del Codice di deontologia medica e segnalare all'Ordine l'apertura di siti web che pubblicizzino la sua attività professionale nel rispetto delle norme sulla pubblicità dell'informazione sanitaria.

 

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Quando il testo pubblicitario è già stato diffuso, per dichiarare la conformità del suo contenuto al codice deontologico e alle linee guida sulla pubblicità dell'informazione sanitaria elaborate dalla Fnomceo.

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Quando si preferisce chiedere all'Ordine una verifica preventiva di conformità del testo pubblicitario al codice deontologico a alle linee guida sulla pubblicità dell'informazione sanitaria elaborate dalla Fnomceo.

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