L’Ordine è un
Ente pubblico Non Economico, ausiliario dello Stato, cui
sono attribuite specifiche competenze; è sottoposto
al controllo ed alla vigilanza da parte del Ministero della
Salute e al
potere di indirizzo e coordinamento da parte della FNOMCeO
- P.Iva: 00170770523.
L’Ordine professionale si fa garante da un lato del corretto
esercizio della professione da parte dei soggetti in possesso
dei requisiti richiesti dalla legge e dall’altro esercita
un potere di controllo sui propri iscritti.
Con l’iscrizione all’Albo, il professionista assume
uno STATUS SPECIALIS SUBIECTIONIS nei confronti dell’Ordine
cui compete appunto di esercitare il potere disciplinare nei
confronti dell’iscritto, che si renda responsabile di
comportamenti che violino i doveri deontologici propri della
professione.
Il DPR 221 del 5 aprile 1950, regolamento attuativo del decreto
legislativo 233/1946, descrive tutti i passaggi procedurali
riferiti alla tenuta dell’albo, alle Assemblee dell’Ordine,
alla tenuta dell’amministrazione e della contabilità dell’Ordine,
alle sanzioni disciplinari ed al relativo procedimento ed ai
ricorsi alla Commissione centrale. |