Capo II - Delle assemblee
(giurisprudenza)
14. Ogni triennio, entro il mese di novembre dell'anno in cui il
Consiglio scade, a cura del presidente
dell'Ordine o Collegio è convocata la assemblea degli iscritti
per la elezione del nuovo Consiglio.
L'avviso di convocazione da inviarsi con lettera raccomandata almeno
venti giorni prima di quello
fissato per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell'albo,
deve indicare i membri del Consiglio
uscente, i giorni delle votazioni nonché per ciascun giorno
l'ora di inizio e di cessazione delle relative
operazioni (11).
(11) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 10
dicembre 1959, n. 1360.
15. L'assemblea è presieduta dal presidente in carica dell'Ordine
o Collegio.
I due sanitari più anziani di età e quello più giovane,
presenti all'assemblea e non appartenenti al
Consiglio esercitano rispettivamente le funzioni di scrutatori e
di segretario (12).
(12) Così modificato dall'art. 2, D.P.R.
10 dicembre 1959, n. 1360.
16. Sono eleggibili tutti gli
iscritti nell'albo, compresi i consiglieri uscenti.
La votazione si effettua a mezzo di schede in bianco, munite del
timbro dell'Ordine o Collegio, che
vengono riempite con i nomi dei membri da eleggere in numero corrispondente
a quello previsto
dall'art. 2 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 (9)
(13).
(9) Riportato al n. A/II.
(13) Così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 10 dicembre 1959,
n. 1360.
(giurisprudenza)
17. Per lo svolgimento delle operazioni di voto si osservano le seguenti
norme:
La scheda in bianco e una busta recante il timbro dell'Ordine o Collegio
vengono dal presidente
dell'Ufficio elettorale consegnate all'elettore, previa la sua identificazione,
all'atto in cui l'elettore stesso
si presenta per esprimere il voto; contemporaneamente viene consegnata
all'elettore una matita
copiativa che dovrà essere restituita al presidente con la
scheda e la busta.
Spetta al presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la
segretezza del voto.
Il presidente, chiude all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi
nel primo giorno, provvede alla
chiusura dell'urna e procede alla formazione di un plico nel quale
vanno riposti gli atti relativi alle
operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno
successivo curando che all'urna e al plico
vengono incollate - in mancanza di altri sigilli - due strisce di
carta recanti il bollo dell'Ordine o Collegio
e la firma del presidente e degli altri componenti l'Ufficio elettorale
nonché di qualsiasi altro elettore
che veglia sottoscrivere. Conseguentemente il presidente rinvia la
votazione all'ora stabilita e provvede
alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture
della stessa in maniera che
nessuno possa entrarvi.
All'ora stabilita del giorno successivo il presidente, ricostituito
l'ufficio e constatata l'integrità dei
mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala
e dei sigilli dell'urna e del plico dichiara
riaperta la votazione.
Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.
Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale
in duplice esemplare che deve
recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e
il bollo dell'Ordine o Collegio (14).
(14) Così sostituito
dall'art. 4, D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360.
18. Trascorso
il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il presidente
dichiara chiusa la
votazione e procede allo scrutinio assistito dagli scrutatori e dal
segretario.
19. Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente
proclamato dal presidente, il quale fa
bruciare le schede valide, mentre le nulle e le contestate sono conservate,
dopo essere state vidimate
dal presidente e dagli scrutatori, in piego suggellato nel quale
l'uno e gli altri appongono la firma.
A parità di voti è proclamato il più anziano,
a termine del precedente art. 3, secondo comma (15).
(15) Così sostituito
dall'art. 5, D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360.
20. Il
presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli
eletti ed alle autorita ed enti
indicati nel precedente art. 2.
Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il nuovo Consiglio
si riunisce su convocazione del
consigliere più anziano di età.
21. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei
risultati delle elezioni ogni iscritto nell'Albo può proporre
ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla
Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie,
che decide nel termine di sei mesi.
22. Se i componenti del Consiglio, nel corso del
triennio per cui esso è eletto, siano ridotti per qualsiasi
causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni
ad elezioni suppletive secondo le norme dei precedenti articoli.
I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in
carica sino alla scadenza del predetto triennio. Le disposizioni
dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero
Consiglio (16).
(16) Così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360.
23. L'assemblea degli iscritti si riunisce in sede
ordinaria nel mese di gennaio di ciascun anno. Le assemblee straordinarie
hanno luogo ogni volta che il presidente o il Consiglio lo reputino
necessario, oppure su richiesta sottoscritta da almeno un sesto degli
iscritti nell'Albo o quando occorra deliberare sui ricorsi indicati
nell'art. 5 del decreto legislativo 13 settembre 1946, numero 233
(17).
(17) Riportato al n. A/II.
24. Per la validità delle assemblee occorre l'intervento
di almeno un quarto degli iscritti. Si computano come intervenuti gli iscritti
i quali abbiano delegato uno degli iscritti presenti. La delega deve essere apposta
in calce all'avviso di convocazione rimesso al delegato. Nessun iscritto può essere
investito di più di due deleghe. La delega non è ammessa per l'elezione
del Consiglio. Quando non si sia raggiunto il numero legale per la validità dell'assemblea,
viene tenuta, almeno un giorno dopo la prima, una seduta di seconda convocazione,
che è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non
inferiore a quello dei componenti il Consiglio.
25. Le votazioni dell'assemblea avvengono per scrutinio
segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Le deliberazioni
sono valide se adottate a maggioranza assoluta di voti. Nel caso
di scrutinio segreto le schede bianche e quelle illeggibili o comunque
non valide si computano per determinare la
maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del presidente,
salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta
si intende respinta. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
nel capo Il del titolo VII del testo unico della legge comunale e provinciale,
approvato con regio decreto 3 marzo 1934, numero 383 (18).
(18) Riportato alla voce Comuni e province: il capo richiamato contiene disposizioni
sulle adunanze e deliberazioni delle amministrazioni locali.
26. Le adunanze ordinarie dei Consigli nazionali
delle Federazioni hanno luogo nel febbraio di ogni anno. La convocazione
del Consiglio nazionale per la elezione del Comitato centrale viene
fatta nell'anno successivo alla elezione dei presidenti e Consigli
degli Ordini e Collegi non oltre il mese di marzo. La comunicazione
ai componenti il Consiglio nazionale deve essere eseguita, con lettera
raccomandata, almeno venti giorni prima della votazione. Le disposizioni
del presente capo, ad eccezione di quelle contenute nel secondo comma
dell'articolo 14, si applicano anche alle Federazioni, intendendosi
sostituiti al presidente dell'Ordine o Collegio il presidente della
Federazione e al Consiglio dell'Ordine o Collegio il Comitato centrale
della Federazione (19).
(19) Così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360.
27. Per ciascun Ordine o Collegio e per ciascuna
Federazione è eletto un collegio di revisori dei conti composto
di tre membri effettivi e di un supplente, scelti tra gli iscritti
nell'Albo ed estranei rispettivamente ai Consigli direttivi ed ai
Comitati centrali. Per l'elezione si applicano le disposizioni del
presente capo. Essi durano in carica per il periodo previsto per
i Consigli direttivi ed i Comitati centrali.
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