Capo VI - Disposizioni finali e transitorie
78. Gli atti di qualsiasi natura degli enti, organi ed autorità previsti
dal decreto legislativo 13 settembre
1946, n. 233 (28), e dal presente regolamento sono esenti da bollo,
salvo le copie richieste dagli
interessati.
Sono altresì esenti da bollo gli atti prodotti dai sanitari
in sede di procedimento disciplinare.
Sono invece soggetti a bollo i ricorsi e le conseguenti controdeduzioni
e memorie diretti dai sanitari
interessati alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie.
(28) Riportato al n. A/II.
79. Le comunicazioni o notificazioni da farsi a norma delle disposizioni
del presente regolamento sono
eseguite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
salvo che nelle norme stesse non
sia diversamente disposto.
Le comunicazioni o notificazioni predette debbono essere fatte al
prefetto ed al procuratore della
Repubblica del luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine o Collegio.
80. I Consigli degli Ordini o Collegi ed i Comitati centrali, eletti
ai sensi degli artt. 22 e 24 del decreto
legislativo 13 settembre 1946, numero 233 (31), dureranno in carica
rispettivamente sino al 31
dicembre dell'anno successivo e fino al 31 maggio del secondo anno
successivo a quello delle elezioni.
(31) Riportato al n. A/II.
81. I ricorsi già depositati alla data di entrata in vigore
del presente regolamento e prodotti alla
Commissione centrale di cui all'art. 28 del regio decreto-legge 5
marzo 1935, n. 184, convertito nella
legge 27 maggio 1935, n. 983 (32), al Consiglio superiore di sanità o
all'Alto Commissariato per l'igiene
e la sanità pubblica relativamente alle materie di competenza
della Commissione centrale di cui all'art.
17 del decreto-legge 13 settembre 1946, n. 233 (31), sono decisi
dalla Commissione stessa.
Questa ha facoltà di assegnare, ove occorra, un termine perentorio
al ricorrente perché provveda alle
formalità prescritte dal precedente capo.
(32) Recante nuova
disciplina giuridica dell'esercizio delle professioni sanitarie.
(31) Riportato al n. A/II.



