Capo V - Della Commissione centrale
(giurisprudenza)
53. I ricorsi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie sono proposti
dall'interessato o dal prefetto o dal procuratore della Repubblica,
nel termine di trenta giorni dalla
notificazione o dalla comunicazione del provvedimento.
Il ricorso dell'interessato ha effetto sospensivo quando sia proposto
avverso i provvedimenti di
cancellazione dall'Albo o avverso i provvedimenti disciplinari, ad
eccezione di quelli previsti dai
precedenti artt. 42 e 43.
Il ricorso del prefetto o del procuratore della Repubblica avverso
il provvedimento che dispone
l'iscrizione nell'Albo ha effetto sospensivo.
Nel caso di comprovato difetto di uno o più titoli o requisiti
prescritti per la iscrizione nell'Albo, la
commissione, in via eccezionale, può disporre che il ricorso
non abbia effetto sospensivo.
(giurisprudenza)
54. Il sanitario deve notificare copia conforme del ricorso alla
autorità che ha emanato il
provvedimento impugnato o che abbia omesso la pronuncia, nonché al
prefetto e al procuratore della
Repubblica.
Il ricorso previsto dall'art. 21 è notificato all'Ordine o
Collegio che ha indetto le elezioni, nonché al
prefetto e al procurature della Repubblica.
Ove l'autorità che ha emanato il provvedimento sia il prefetto,
il ricorso deve essere notificato anche
all'Ordine o Collegio.
Qualora il ricorrente sia il prefetto, la notificazione è fatta
all'interessato al procuratore della
Repubblica e all'Ordine o Collegio. Se il ricorrente sia il procuratore
della Repubblica, la notificazione è fatta all'interessato,
al prefetto e all'Ordine o Collegio. Le notificazioni previste dai
precedenti commi si effettuano a mezzo
di ufliciale giudiziario o di messo
comunale nel termine indicato nel primo comma dell'art. 53 e nelle
forme stabilite dal Codice di
procedura civile.
Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel
primo comma del precedente art.
53 debbono essere depositate presso la segreteria:
a) le relata delle notificazioni effettuate;
b) copia autentica dell'atto o provvedimento impugnato;
c) quando il ricorso non sia proposto dal prefetto o dal procuratore
della Repubblica, anche la
ricevuta del versamento della prescritta tassa di bollo (27).
Il ricorso è dichiarato irricevibile nel caso di inosservanza
dei termini e dei modi prescritti in questo e
nel precedente articolo.
(27) Cfr. L. 4 agosto 1939, n. 1517, riportata
al n. A/I.
55. Il ricorso deve contenere:
1) l'indicazione del cognome e nome, della residenza o domicilio
del ricorrente.
Qualora l'impugnativa sia prodotta dal prefetto o dal procuratore
della Repubblica, è sufficiente
l'indicazione del pubblico ufficio da essi ricoperto;
2) gli estremi del provvedimento che si impugna;
3) l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi su cui si fonda
e le condizioni;
4) la sottoscrizione del ricorrente.
Il ricorso è nullo se manchi la sottoscrizione o se vi sia
assoluta incertezza sulla persona del ricorrente
e sull'oggetto del ricorso.
La segreteria non procede ad alcuna comunicazione inerente allo svolgimento
del ricorso, ove manchi
l'indicazione del recapito del ricorrente.
Se ricorrente è il sanitario, esso deve presentare, unitamente
al ricorso in bollo, anche due copie in
carta libera del ricorso stesso.
56. Nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine
indicato nel sesto comma dell'art.
54 per il deposito degli atti, il ricorrente e coloro ai quali sia
stato notificato il ricorso possono
presentare alla segreteria della Commissione documenti e deduzioni.
Nei successivi quindici giorni coloro che vi hanno interesse possono
prendere visione dei documenti e
delle deduzioni, che siano stati presentati, proporre le proprie
controdeduzioni ed esibire documenti.
Il prefetto, il procuratore della Repubblica e il Consiglio dell'Ordine
o Collegio della provincia di Roma
possono essere incaricati rispettivamente dai prcfetti, dai procuratori
della Repubblica e dai Consigli di
altre sedi prendere visione degli atti depositati in segreteria.
I sanitari interessati possono avvalersi di un delegato fornito di
mandato speciale.
57. Il deposito dei ricorsi, di istanze, memorie atti e documenti,
relativi alle impugnazioni, quando non
sia fatto personalmente nella segreteria della Commissione ccntrale,
deve effettuarsi a mezzo posta, ai
sensi del successivo art. 79.
Ai fini della decorrenza dei termini, la data del deposito è quella
apposta sui relativi atti dalla
segreteria, la quale, nel caso di invio a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, appone
contemporaneamente la stessa data sulla ricevuta che viene restituita
al mittente.
58. La segreteria, scaduti i termini fissati dal precedente art.
56, presenta il ricorso con tutti i relativi
atti e documenti al presidente, il quale nomina il relatore e fissa,
seguendo l'ordine di presentazione dei
ricorsi, l'adunanza per la decisione della Commissione sul ricorso. È in
facoltà del presidente di variare
l'ordine predetto.
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59. Nei procedimenti sui ricorsi in materia disciplinare il sanitario
interessato può chiedere di essere
udito personalmente dalla Commissione.
Qualora la Commissione ritenga necessario che le parti diano chiarimenti
ovvero producano atti o
documenti o si presentino personalmente, ne fa richiesta alle parti
stesse.
Quando i chiarimenti, gli atti ed i documenti non siano forniti entro
il termine fissato o la parte non si
presenti nella data stabilita, la Commissione decide allo stato degli
atti.
60. I provvedimenti istruttori, preliminari all'esame del ricorso
da parte della Commissione, possono
essere disposti dal presidente.
61. In caso di assenza o di impedimento
il presidente è sostituito
dal funzionario più elevato in grado,
che faccia parte della Commissione, ed il segretario, dal membro
presente meno anziano di età.
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62. La Commissione è convocata d'ordine del
presidente con avviso scritto del segretario. Le adunanze non sono
pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.
Non è ammessa l'assistenza di avvocati o di consulenti tecnici,
salvo che, per questi ultimi, la Commissione non ritenga necessario
il loro intervento.
63. Alle decisioni della Commissione centrale sui
ricorsi presentati contro i provvedimenti della Federazione nazionale
non possono prendere parte i componenti che abbiano la qualità di
presidente o di membro del Comitato centrale della Federazione medesima.
Non possono partecipare alle decisioni sui ricorsi proposti contro
i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine o Collegio coloro che abbiano
la qualità di presidente o membro del Consiglio stesso.
64. I componenti i Consigli degli Ordini o Collegi,
dei Comitati centrali delle Federazioni e della Commissione centrale,
possono essere ricusati per i motivi stabiliti dal Codice di procedura
civile, in
quanto applicabili, e debbono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione
che essi conoscono anche se non proposto.
65. Le decisioni della Commissione sono adottate
a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente,
che vota per ultimo, dopo aver raccolto i voti dei componenti.
66. La decisione è pronunciata in nome del
Popolo Italiano e deve contenere:
1) l'indicazione del cognome e nome del sanitario ricorrente o dell'autorità che
ha proposto l'impugnazione;
2) l'oggetto del ricorso;
3) una succinta esposizione del fatto e dei motivi di diritto;
4) il dispositivo;
5) la data e il luogo in cui la decisione è pronunciata. La decisione è sottoscritta
dal presidente, dall'estensore e dal segretario.
67. La pubblicazione della decisione ha luogo mediante
il deposito dell'originale nella segreteria.
(giurisprudenza)
68. La decisione della Commissione centrale è notificata
a cura della segreteria nei modi previsti dal successivo art. 79, entro trenta
giorni dalla sua pubblicazione, all'interessato, al prefetto e al procuratore
della Repubblica. Nello stesso termine è comunicata al Consiglio dell'Ordine
o Collegio ed al Comitato centrale della Federazione nazionale. Il ricorso alle
Sezioni unite della Corte di cassazione avverso la decisione della Commissione
può essere proposto entro trenta giorni dalla sua notificazione, dall'interessato,
dal prefetto o dal procuratore della Repubblica. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
69. In qualunque stadio della controversia si può rinunziare
al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dal ricorrente ed
autenticata da notaio o mediante dichiarazione resa personalmente
dalla parte al segretario della Commissione che redige apposito verbale.
Il prefetto e il procuratore della Repubblica possono desistere dal
ricorso con lettera di ufficio. Dell'avvenuta rinunzia è data
comunicazione dalla segreteria della Commissione alle parti ed alle
autorità alle quali era stato notificato il ricorso. Della
rinunzia è preso atto con apposita decisione.
(giurisprudenza)
70. Di ogni adunanza il segretario redige processo verbale nel
quale devono essere indicati:
a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo l'adunanza;
b) i nomi dei componenti intervenuti;
c) i ricorsi esaminati e le questioni trattate;
d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.
71. La segreteria, oltre al registro dei processi verbali delle
adunanze della Commissione, deve tenere un registro per ogni categoria professionale,
nel quale, sotto numerazione progressiva e con la data di presentazione, si iscrivono
i ricorsi con la indicazione del ricorrente, del provvedimento impugnato e degli
atti e documenti uniti al ricorso.
Nello stesso registro, in altrettante colonne, sono annotati:
1) le memorie, deduzioni e documenti prodotti dalla controparte con la data della
loro presentazione;
2) la prova delle eseguite notificazioni del ricorso;
3) l'indicazione degli atti istruttori disposti e compiuti;
4) il nome del relatore e il giorno fissato per la relativa adunanza;
5) la data della decisione definitiva o della rinunzia al ricorso.
Gli originali delle decisioni sono, anno per anno, raccolti in volumi rilegati
e muniti di indice.
72. La segreteria rilascia, previa autorizzazione
del presidente, copia legale di ogni decisione e degli atti a chi
dimostri di avervi legittimo interesse. Il rilascio delle copie,
eccettuato che per il prefetto ed il procuratore della Repubblica, è fatto
su carta da bollo competente secondo le leggi fiscali.
73. Alla sostituzione dei componenti della Commissione
centrale dimissionari, defunti, cancellati, radiati dall'Albo o revocati,
si provvede con decreto del Capo dello Stato, osservate le disposizioni
dell'art. 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 (28).
Coloro che sono nominati a termine del comma precedente rimangono
in carica per il tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.
(28) Riportato al n. A/II.
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74. Indipendentemente dall'esercizio del potere disciplinare,
con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentite le rispettive
Federazioni, può essere revocata la nomina di uno o più dei componenti
professionisti della Commissione, qualora ciò si renda necessario per
il miglior funzionamento di essa e per la dignità della classe.
75. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli
del presente capo si applicano anche ai ricorsi prodotti avverso
i provvedimenti delle Federazioni. In tal caso, oltre alle notifiche
prescritte negli articoli stessi, deve farsi luogo alla notifica
del ricorso al Comitato della Federazione interessata.
76. L'Ufficio di segreteria della Commissione è diretto
da un funzionario in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene
e la sanità pubblica (29) di grado non inferiore al 6° (30),
che può essere
coadiuvato da altri impiegati in servizio presso l'Alto Commissariato stesso
in numero non superiore a due. Al predetto personale non compete per tale prestazione
alcun assegno speciale o indennità che possa far carico al bilancio dello
Stato.
(29) Ora, Ministero della sanità.
(30) Ora, un funzionario del Ministero della sanità, di qualifica non
inferiore a direttore di divisione, o equiparata.
77. Le spese per il funzionamento della Commissione
e dell'Ufficio di segreteria sono a carico delle Federazioni nazionali
e determinate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica
(29) in rapporto al numero degli iscritti a ciascuna categoria.
(29) Ora, Ministero della sanità.



