| Data: 25/02/2008 |
Titolo: IMPORTANTI NOVITA' IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI STUDI PROFESSIONALI |
La Regione Toscana, con la Legge Regionale n. 56 del 12/11/2007, ha apportato alcune modifiche alla Legge Regionale 8/1999, relativa alle procedure di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e degli studi professionali. In particolare, una delle più importanti modifiche, riguarda la differenziazione, nell'ambito degli studi professionali, fra quelli che erogano prestazioni ad "alta invasività" (che continuano ad essere soggetti ad autorizzazione) e quelli che invece, erogando prestazioni a "bassa invasività", sono tenuti a presentare al Sindaco solo la Dichiarazione di Inizio di Attività (DIA). Per l'identificazione, in concreto, degli studi che rientrano nell'uno o nell'altro regime, sarà necessario attendere un successivo regolamento attuativo.
In merito la Regione fa presente quanto segue:
- i professionisti già in esercizio che hanno presentato, entro la scadenza del 31/03/2006, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 197 del 20/03/2006, la sola domanda di autorizzazione, riservandosi di fornire ulteriore documentazione in un momento successivo, devono soltanto attendere il regolamento attuativo che chiarirà gli adempimenti necessari a regolarizzare la richiesta di autorizzazione;
- i professionisti già in esercizio, che pur essendo tenuti a farlo, non hanno presentato la domanda nel temrine di cui al precedente paragrafo, possono presentarla, seppur tardivamente, entro il 4 marzo 2008 al Sindaco del Comune competente;
- i professionisti già in possesso di autorizzazione che a seguito degli atti attuativi della L.R. 56/2007, abbiano verificato che il proprio studio rientra fra quelli assoggettati a DIA, potranno mantenere l'autorizzazione o chiederne la trasformazione in DIA fino al termine dei tre anni dal rilascio dell'autorizzazione stessa (l'art. 9, comma 4 della L.R. 8/1999 prevede, infatti, con periodicità triennale, la verifica del mantenimento dei requisiti mediante autocertificazione). Dopo tale termine, acquisito quindi che il proprio studio non è soggetto ad autorizzazione, dovranno presentare la DIA;
- l'apertura di nuovi studi prima dell'emanazione del regolamento attuativo è subordinata alla presentazione al Comune della sola dichiarazione di apertura dello studio, che attesti il rispetto di idonee condizioni igienico-sanitarie, delle procedure di disinfezione e sterilizzazione e il possesso della dotazione minima per la gestione dell'emergenza, corredata dai dati identificativi dello studio stesso;
- dopo l'emanazione del regolamento attuativo, gli studi professionali che rientreranno in quelli che erogano prestazioni "ad alta invasività" dovranno provvedere a presentare domanda di autorizzazione, mentre quelli che erogano prestazioni "a bassa invasività" dovranno presentare la DIA.
Il regolamento attuativo indicherà modalità e termini per la presentazione delle suddette domande.
Per ulteriori dettagliate infrmazioni visitare il sito www.salute.toscana.it alla voce parliamo di autorizzazione e accreditamento/approfondimenti.
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