Deducibilità dei contributi obbligatori versati all’ONAOSI
 

In questo periodo, in cui sono in scadenza i tempi per la Dichiarazione dei Redditi, sono stati posti ai C.A.F., Centri Assistenza Fiscale, finalizzati a chiarire il problema della “Deducibilità dei Contributi obbligatori versati all’Onaosi”.
Dubbi e difficoltà interpretative sono state oggetto di apposito interpello da parte del Coordinamento nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale all’Agenzia delle Entrate che ha confermato l’effettiva deducibilità del contributo obbligatorio versato all’ONAOSI.
Infatti, l’art. 10, comma 1, lett. e), del Tuir, prevede tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali dovuti in ottemperanza a disposizioni di legge. L’art. 52, comma 23, della legge n. 289 del 2002 (Legge Finanziaria 2003), ha modificato l’articolo 2, lett. e), della Legge n. 306 del 1901, estendendo l’obbligo contributivo, a favore dell’Onaosi a tutti i Sanitari iscritti agli Ordini Professionali italiani dei Farmacisti, Medici Chirurghi, Odontoiatri e Veterinari (tale obbligo, precedentemente, era previsto solo per i sanitari dipendenti da enti pubblici).
L’obbligatorietà della contribuzione in esame è confermata dal disposto dell’art. 10 del regolamento di riscossione dei contributi ONAOSI, approvato con atto interministeriale del 31 luglio 2003, secondo cui “i contribuenti, nonché le amministrazioni pubbliche che non provvedano al versamento dei contributi obbligatori entro i termini previsti, ovvero vi provvedano in misura inferiore al dovuto, sono tenuti a versare il contributo evaso, maggiorato di una somma aggiuntiva determinata applicando, in ragione d’anno, il tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all’art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402”. Alla luce della normativa sopra richiamata, considerata l’obbligatorietà e la natura assistenziale dei contributi a favore della Fondazione ONAOSI, si ritiene che gli stessi siano deducibili dal reddito complessivo del contribuente ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e) del Tuir.

   
   
 
 
  © 2004 Another site by Outweb