Deducibilità dei contributi
obbligatori versati all’ONAOSI |
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In questo periodo, in cui sono in scadenza i tempi per la Dichiarazione
dei Redditi, sono stati posti ai C.A.F., Centri Assistenza Fiscale,
finalizzati a chiarire il problema della “Deducibilità dei
Contributi obbligatori versati all’Onaosi”.
Dubbi e difficoltà interpretative sono state oggetto di apposito
interpello da parte del Coordinamento nazionale dei Centri di Assistenza
Fiscale all’Agenzia delle Entrate che ha confermato l’effettiva
deducibilità del contributo obbligatorio versato all’ONAOSI.
Infatti, l’art. 10, comma 1, lett. e), del Tuir, prevede tra
gli oneri deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali
e assistenziali dovuti in ottemperanza a disposizioni di legge. L’art.
52, comma 23, della legge n. 289 del 2002 (Legge Finanziaria 2003),
ha modificato l’articolo 2, lett. e), della Legge n. 306 del
1901, estendendo l’obbligo contributivo, a favore dell’Onaosi
a tutti i Sanitari iscritti agli Ordini Professionali italiani dei
Farmacisti, Medici Chirurghi, Odontoiatri e Veterinari (tale obbligo,
precedentemente, era previsto solo per i sanitari dipendenti da enti
pubblici).
L’obbligatorietà della contribuzione in esame è confermata
dal disposto dell’art. 10 del regolamento di riscossione dei
contributi ONAOSI, approvato con atto interministeriale del 31 luglio
2003, secondo cui “i contribuenti, nonché le amministrazioni
pubbliche che non provvedano al versamento dei contributi obbligatori
entro i termini previsti, ovvero vi provvedano in misura inferiore
al dovuto, sono tenuti a versare il contributo evaso, maggiorato
di una somma aggiuntiva determinata applicando, in ragione d’anno,
il tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all’art.
13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402”. Alla luce della
normativa sopra richiamata, considerata l’obbligatorietà e la
natura assistenziale dei contributi a favore della Fondazione ONAOSI,
si ritiene che gli stessi siano deducibili dal reddito complessivo
del contribuente ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e) del
Tuir.
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