Capo V - Disposizioni transitorie e finali.
20. I presidenti degli Ordini e dei Collegi ed i presidenti delle Federazioni
nazionali sono membri di
diritto rispettivamente dei Consigli provinciali e del Consiglio
superiore di sanità.
21. Gli iscritti agli albi sono tenuti anche all'iscrizione ed al
pagamento dei relativi contributi all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza istituito o da istituirsi per
ciascuna categoria (17). L'ammontare
dei contributi verrà determinato dai competenti organi degli
enti, d'accordo con il Consiglio nazionale
delle rispettive Federazioni nazionali.
(17) Vedi i provvedimenti
riportati alla sottovoce F.
22. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto
i prefetti, sentito l'ufficio
sanitario provinciale, nomineranno per ciascuno degli Ordini e Collegi
dei sanitari della provincia una
Commissione straordinaria composta di tre membri, iscritti ai rispettivi
albi, con l'incarico di
amministrare gli Ordini o Collegi fino a quando non saranno eletti
i Consigli direttivi. Tale elezione
dovrà essere compiuta non oltre il termine di due mesi dalla
data di entrata in vigore del regolamento
di esecuzione del presente decreto.
Nelle province nelle quali, per iniziativa delle autorità locali
o degli iscritti agli albi professionali,
risultino già costituiti, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, i Consigli degli Ordini o
Collegi, questi continueranno ad esercitare le proprie funzioni,
fino alla elezione del nuovo Consiglio
direttivo che dovrà essere compiuta non oltre il termine di
due mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento di esecuzione del presente decreto (18).
(18) Altre disposizioni
transitorie, anche esse superate, sono state successivamente emanate
sulla
durata in carica dei Consigli direttivi, con. L. 10 aprile 1954,
n. 106 e con l'art. 6, L. 21 ottobre 1957, n.
1027.
23. Restano fermi i provvedimenti relativi alla
iscrizione ed alla cancellazione dagli albi professionali
nonché i provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti,
adottati dagli organi indicati nell'art. 22.
24. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'Alto Commissario per l'igiene
e la Sanità pubblica nominerà per ciascuna delle
categorie professionali dei sanitari, una Commissione
straordinaria composta di cinque membri iscritti nei rispettivi albi
professionali con l'incarico di
amministrare le Federazioni nazionali fino a quando non saranno eletti
i Comitati centrali. Tale elezione
dovra essere compiuta non oltre il termine di sei mesi dalla data
di entrata in vigore del regolamento di
esecuzione del presente decreto.
Ove, per iniziativa degli iscritti agli albi professionali, risulti
già costituita alla data di entrata in vigore
del presente decreto, una Federazione nazionale, il Comitato centrale
di essa continuerà ad esercitare
le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo Comitato centrale
che dovrà essere compiuta non oltre
il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento
di esecuzione del presente decreto
(19).
(19) Ulteriore disposizione transitoria sulla durata in carica
dei Comitati centrali, nell'art. 7, L. 21
ottobre 1957, n. 1027.
25. L'attuale Commissione centrale
per gli esercenti le professioni sanitarie è sciolta. Essa
sarà ricostituita secondo le norme del presente
decreto.
26. Fino a quando non verrà provveduto alla ricostituzione
del Consiglio superiore di sanità, in luogo
del membro del Consiglio stesso, il segretario generale presso l'Alto
Commissariato per l'igiene e la
sanità pubblica fa parte della Commissione centrale di cui
all'art. 17.
27. Con separato provvedimento saranno emanate
norme relative alla disciplina professionale
dell'attività infermieristica (20).
(20) Vedi la L. 29 ottobre
1954, n. 1049, riportata al n. A/IV.
28. Con il regolamento
di esecuzione del presente decreto, il Governo provvederà a
dettare le norme
relative alla elezione dei componenti dei Consigli direttivi degli
Ordini e Collegi provinciali e dei
Comitati centrali delle Federazioni nazionali alla tenuta degli albi,
alle iscrizioni ed alle cancellazioni
degli albi stessi, alla riscossione ed erogazione dei contributi,
alla gestione amministrativa e contabile
degli Ordini, Collegi e Federazioni, alle sanzioni ed ai procedimenti
disciplinari, ai ricorsi ed alla
procedura davanti alla Commissione centrale, nonché a quanto
altro possa occorrere per l'applicazione
del presente decreto (21).
(21) Regolamento approvato con D.P.R. 5
aprile 1950, n. 221 e riportato al n. A/III.



