Capo IV - Della Commissione centrale per gli esercenti
le professioni sanitarie
(giurisprudenza)
17. Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica
(13) è costituita, per i professionisti di
cui al presente decreto, una Commissione centrale, nominata con decreto
del Capo dello Stato, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro per la grazia e giustizia,
presieduta da un consigliere di Stato e costituita da un membro del
Consiglio superiore di sanità e da
un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado
non inferiore al 6° (13/a).
Fanno parte altresì della Commissione:
a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici
chirurghi, un ispettore generale
medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi e tre supplenti;
b) per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari,
un ispettore generale
veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre supplenti;
c) per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti,
un ispettore generale per il
servizio farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque effettivi
e tre supplenti;
d) per l'esame degli affari concernenti la professione delle ostetriche,
un ispettore generale medico
e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti;
e) per l'esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra,
un ispettore generale medico e
otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti (14).
I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono
designati dai Comitati centrali delle
rispettive Federazioni nazionali.
Almeno tre dei componenti sopra indicati non debbono avere la qualifica
di presidente o di membro
dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.
I membri della Commissione centrale rimangono in carica quattro anni
e possono essere riconfermati.
Alla segreteria della Commissione centrale è addetto personale
in servizio presso l'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (14/a).
Per la validità di ogni seduta occorre la presenza di non
meno di cinque membri della Commissione,
compreso il presidente; almeno tre dei membri devono appartenere
alla stessa categoria alla quale
appartiene il sanitario di cui è in esame la pratica.
In caso di impedimento o di incompatibilità dei membri effettivi,
rappresentanti le categorie sanitarie,
intervengono alle sedute i membri supplenti della stessa categoria.
Per le questioni d'indole generale e per l'esame degli affari concernenti
tutte le professioni sanitarie, il
presidente ha la facoltà di convocare la Commissione centrale
in seduta plenaria, e cioè con
l'intervento, oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei
quattro ispettori generali e dei
componenti rappresentanti tutte le categorie sanitarie (15).
Per la validità delle sedute plenarie occorre la presenza
di non meno di 18 membri della
Commissione, compreso il presidente, ed ogni professione deve essere
rappresentata da almeno tre
dei membri appartenenti alla rispettiva categoria (16) (16/a).
(13)
Ora, del Ministro della Sanità.
(13/a) Ora, un funzionario del Ministero della sanità, di
qualifica non inferiore a quella di direttore di
divisione o equiparata.
(14) Lettera aggiunta dall'art. 6, L. 24 luglio 1985, n. 409, riportata
al n. B/IV.
(14/a) Ora, del Ministro della sanità.
(15) Così sostituito l'originario art. 17, dall'articolo unico,
L. 5 gennaio 1955, n. 15.
(16) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 21 ottobre 1957, n. 1027.
(16/a) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla
voce Amministrazione del
patrimonio e contabilità generale dello Stato, e le relative
tabelle annesse.
(giurisprudenza)
18. La Commissione centrale:
a) decide sui ricorsi ad essa proposti a norma del presente decreto;
b) esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri
professionisti e dei membri dei
Comitati centrali delle Federazioni nazionali.
(giurisprudenza)
19. Avverso le decisioni della Commissione centrale è ammesso
ricorso alle Sezioni unite della Corte
suprema di cassazione, a norma dell'art. 362 del Codice di procedura
civile.
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