Capo II - Degli albi professionali

7. Ciascun Ordine e Collegio ha un albo permanente, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva categoria, residenti nella circoscrizione.
All'albo dei medici-chirurghi è aggiunto l'elenco dei dentisti abilitati a continuare in via transitoria l'esercizio della professione a norma delle disposizioni transitorie vigenti (5).

(5) Vedi R.D.L. 13 gennaio 1930, n. 20, riportato al n. B/III.

8. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo (6).

(6) Vedi, anche, art. 100, co. II, T.U. 1934 delle leggi sanitarie.

(giurisprudenza)
9. Per l'iscrizione all'albo è necessario:
a) essere cittadino italiano;
b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
c) essere di buona condotta;
d) aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una università o altro istituto di istruzione superiore a ciò autorizzato ed essere abilitati all'esercizio professionale oppure, per la categoria delle ostetriche, avere ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite scuole (7);
e) avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell'ordine o collegio (8). Possono essere anche iscritti all'albo gli stranieri, che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione in Italia, purché dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili (9).

(7) Cfr. il T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, e per gli esami di abilitazione, i provvedimenti riportati sub E della voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. Per le ostetriche, vedi i diversi provvedimenti sulle scuole di ostetricia, riportati ai nn. C/I, C/II e C/IV.
In materia, hanno inoltre avuto notevole importanza alcune leggi di carattere transitorio, come la L. 25 giugno 1940, n. 1066, recante disposizioni a favore dei cittadini italiani, rimpatriati dall'estero, e la L. 18 dicembre 1951, n. 1515, recante norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del D.Lgt. 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione.
(8) Lettera così sostituita dall'art. 9, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata alla voce Farmacie e farmacisti.
(9) Cfr., al riguardo, la dichiarazione italo-svizzera per regolare, nei rispettivi territori, l'ammisione agli esami per l'esercizio delle professioni di medico, farmacista o veterinario, approvata con R.D. 28 settembre 1934, n. 1753; l'accordo 19 giugno 1939 fra l'Italia e il Belgio, concernente l'esercizio della medicina e della chirurgia nei due paesi, approvato con L. 30 novembre 1939, n. 2016; l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, del 20 aprile 1954, per regolare l'esercizio professionale nel territorio di un Paese di medici dell'altro Paese, resa esecutiva con D.P.R. 25 novembre 1954, n.1372.
Hanno poi indiretta rilevanza nella materia numerose convenzioni di stabilimento, accordi culturali e sull'equivalenza di titoli di studio: possono qui ricordarsi per la loro importanza, la convenzione di Ginevra 28 luglio 1952, relativa allo statuto dei rifugiati, approvata con L. 24 luglio 1954, n. 722 (artt. 7 e 19), e la convenzione europea di stabilimento firmata a Parigi il 13 dicembre 1955, ratificata con L. 23 febbraio 1961, n. 277 (art. 15).


10. I sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato lo esercizio della libera professione, possono essere iscritti all'albo.
Essi sono soggetti alla disciplina dell'Ordine o Collegio, limitatamente all'esercizio della libera professione.

11. La cancellazione dall'albo è pronunziata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica, nei casi:
a) di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;
b) di trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto;
c) di trasferimento della residenza dell'iscritto ad altra circoscrizione;
d) di rinunzia all'iscrizione;
e) di cessazione dell'accordo previsto dal 2° comma dell'art. 9;
f) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.
La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e), non può essere pronunziata se non dopo sentito l'interessato.
Nel caso di cui alla lettera b) il sanitario che eserciti all'estero la libera professione ovvero presti la sua opera alle dipendenze di ospedali, di enti o di privati, può mantenere, a sua richiesta, l'iscrizione all'Albo dell'Ordine o del Collegio professionale dal quale è stato cancellato (10).

(10) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 10 luglio 1960, n. 736, e così sostituito dall'art. 1, L. 14 dicembre 1964, n. 1398.
Vedi inoltre la disposizione transitoria di cui all'art. 3 di quest'ultima, che qui si riporta:
« Art. 3. - Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sanitari di cui ai precedenti articoli possono chiedere la reiscrizione all'Albo dell'Ordine o del Collegio professionale dal quale sono stati cancellati, ovvero la iscrizione nell'Albo dell'Ordine o del Collegio professionale di Roma, previo pagamento della tassa di concessione governativa prevista dalla lettera a) del n. 204 della tabella allegata A al vigente testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121». Successivamente, però, l'articolo unico, L. 22 novembre 1967, n. 1197 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1967, n. 316) ha così disposto:« Articolo unico. - Il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge 14 dicembre 1964, n. 1398, entro il quale i sanitari di cui alla legge anzidetta possono chiedere la reiscrizione nell'albo dell'Ordine o del Collegio professionale dal quale sono stati cancellati, ovvero la iscrizione nell'albo dell'Ordine o del Collegio professionale di Roma, previo pagamento della tassa di concessione governativa, prevista dalla lettera a) del n. 204 della tabella allegato A al vigente testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è prorogato al 31 dicembre 1968».

 

   
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