Capo I - Degli Ordini e dei Collegi provinciali
1. In ogni provincia sono costituiti
gli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti
ed i
Collegi delle ostetriche. Se il numero dei sanitari residente nella
provincia sia esiguo ovvero se
sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale
o demografico, l'Alto Commissario per
l'igiene e la sanità pubblica (2), sentite le rispettive Federazioni
nazionali e gli Ordini o Collegi
interessati, può disporre che un Ordine o un Collegio abbia
per circoscrizione due o più province
finitime, designandone la sede.
(2) Ora, il Ministro della sanità.
(giurisprudenza)
2. Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in assemblea, fra gli
iscritti all'albo, a maggioranza
relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio direttivo,
che è composto di cinque membri, se gli
iscritti all'albo non superano i cento; di sette se superano i cento,
ma non i cinquecento; di nove, se
superano i cinquecento, ma non i mille e cinquecento; di quindici
se superano i mille e cinquecento.
L'assemblea è valida in prima convocazione quando abbiano
votato di persona almeno un tcrzo degli
iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti
purché non inferiore al decimo
degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio.
Le votazioni dovranno aver luogo in tre giorni consecutivi, dei quali
uno festivo.
Il presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami
o le irregolarità intorno alle
operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel
verbale delle proteste ricevute, dei voti
contestati e delle decisioni da lui adottate.
I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea
per la loro elezione deve essere
convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio
scade.
Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente
un tesoriere ed un segretario.
Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine e Collegio, di cui
convoca e presiede il Consiglio
direttivo e le assemblee degli iscritti; il vice-presidente lo sostituisce
in caso di assenza o di
impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate
dal presidente (3).
(3) Vedi gli artt. 38-52 del regolamento di esecuzione, approvato
con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, e
riportato al n. A/III.
3. Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le
seguenti attribuzioni:
a) compilare e tenere l'albo dell'Ordine e del Collegio e pubblicarlo
al principio di ogni anno;
b) vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine
e del Collegio;
c) designare i rappresentanti dell'Ordine o Collegio presso commissioni,
enti ed organizzazioni di
carattere provinciale o comunale;
d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare
il progresso culturale degli iscritti;
e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio
e nell'attuazione dei provvedimenti che
comunque possono interessare l'Ordine od il Collegio;
f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi
professionisti inscritti nell'albo,
salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare
e punitivo contenute nelle leggi e nei
regolamenti in vigore (3);
g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario,
o fra sanitario e persona o enti
a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria
opera professionale, per ragioni di spese,
di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale,
procurando la conciliazione della
vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere
sulle controversie stesse.
(3) Vedi gli artt. 38-52 del regolamento di esecuzione, approvato
con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, e
riportato al n. A/III.
4. Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni
spettanti all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea
il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine
o Collegio, stabilisce una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo,
nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione
degli onorari.
(giurisprudenza)
5. Contro i provvedimenti del Consiglio direttivo per le materie indicate
nel secondo comma dell'art. 4 è ammesso ricorso all'assemblea degli iscritti,
convocati in adunanza generale, che decide in via definitiva. Contro i provvedimenti
per le materie indicate nelle lettere a) ed f) dell'art. 3 è ammesso ricorso
alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
6. I Consigli direttivi possono essere sciolti
quando non siano in grado di funzionare regolarmente
(3/a). Lo scioglimento viene disposto con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene
e la sanità pubblica (4), sentite le rispettive Federazioni nazionali.
Con lo stesso decreto è nominata una Commissione straordinaria di tre
membri iscritti nell'albo della provincia. Alla Commissione competono tutte le
attribuzioni del Consiglio disciolto.
Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alle nuove elezioni.
(3/a) Per altri motivi di scioglimento vedi l'art. 36, del regolamento, approvato
con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, e riportato al n. A/III.
(4) Ora, del Ministro della Sanità. |